PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Commissione di coordinamento per il recupero e la salvaguardia del borgo antico
di Gallipoli).

      1. Gli interventi di recupero e di salvaguardia del patrimonio artistico-culturale di Gallipoli costituiscono obiettivo essenziale dello Stato.
      2. In relazione agli interventi di cui al comma 1, è istituita, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione di coordinamento, di seguito denominata «commissione», composta da undici esperti, italiani e stranieri, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica, di cui due scelti tra storici dell'arte barocca. Alla nomina della commissione si provvede con decreto del presidente della giunta regionale della Puglia, sentiti il comune di Gallipoli e la provincia di Lecce.
      3. La commissione, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il suo presidente.

Art. 2.
(Procedure).

      1. Le proposte degli interventi, presentate dagli enti locali interessati e dalle competenti soprintendenze, sono esaminate dalla commissione, che approva il piano delle iniziative da realizzare.
      2. Per l'attuazione degli interventi approvati con il piano di cui al comma 1 non sono necessari, in deroga alla normativa urbanistica vigente, ulteriori pareri, autorizzazioni o concessioni.
      3. Ogni sei mesi la commissione presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali,

 

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che ne cura la trasmissione ai due rami del Parlamento.
      4. La commissione resta in carica per il triennio 2006-2008.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per il triennio 2006-2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.